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DICHIARAZIONE PED - ISTRUZIONI PER L'USO

1. In data 29/05/2002 la Direttiva Parlamento Europeo 97/23/CE (PED) relativa ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) delle apparecchiature a pressione è diventata legge dello Stato (vedi Gazzetta Ufficiale n° 91 del 18/04/2000).

2. I tubi, i giunti ed i raccordi della TESEO srl sono esenti da PED perché sono singoli componenti (Art.1 punto 2/c e Guideline 1/9).

3. Quando i componenti TESEO vengono assemblati per fare un impianto o “insieme” per distribuire un fluido avente le seguenti caratteristiche:
* aria compressa: fluido gassoso NON pericoloso = Gruppo 2 (Art.9 punto 2/b).
* pressione di sicurezza PS di 15 bar max, * temperatura TS da –20°C a +100°C,
abbiamo le seguenti due situazioni :
a) Fino al D 63, sono esenti da PED perché PS x DN è inferiore a 1000 (vedi tab. 7 allegata e Art.3 punto 1/c).
b) D 80 e D 110 hanno PS x DN superiore a 1000, quindi rientrano in Categoria I e sono sottoposti alla procedura di valutazione di conformità secondo il “Modulo A” (Controllo di fabbricazione interno – vedi Allegato III).

4. Per “INSIEME” s’intende un impianto di distribuzione completo di compressore, serbatoio, filtri, valvole e linea di distribuzione (tubi, giunti, raccordi, ecc.). vedi Art.1 punto 2.1.5. Tale insieme deve essere sottoposto ad una procedura globale di valutazione di conformità. (vedi Art.10 punto 2/f).

5. I componenti di un impianto sono valutati nella loro integrazione prendendo come riferimento la categoria più elevata degli stessi (Art.10 punto 6/b).

6. Si deve fare attenzione al serbatoio perché è regolamentato dall’Art.3 punto 1/a e quindi con facilità si può ricadere in Categoria II o superiore (infatti un piccolo serbatoio da 20 L a 15 bar è già in Cat. II, perché PS x V è superiore a 200).

7. Il Responsabile è chi “fabbrica” l’insieme (impianto), cioè l’installatore oppure l’utilizzatore finale (vedi Guideline 3/2). In altri termini un’installazione realizzata dall’utilizzatore sotto la sua responsabilità è fuori direttiva PED ma solo soggetta al rispetto delle legislazioni nazionali esistenti.

8. Data la complessità dell’argomento, la TESEO si rende disponibile ad aiutare l’installatore o l’utilizzatore alla stesura dei documenti tecnici necessari per poter redigere la dichiarazione di conformità ed applicare il marchio “C E” al proprio impianto.

 

PED – TABELLA 7 DIAGRAMMA PRESSIONI / DIAMETRI DI TUBAZIONI.

Questo diagramma orientativo è riferito ai rapporti PS (pressione di sicurezza in bar) e DN (diametro nominale in mm) per tubazioni che contengono fluidi in pressione del Gruppo II,
Gas non pericolosi.

Vedere anche Articolo 3, punto1.3, lettera a, e Articolo 9, punto 2.2.

 

 

PED - MODULO “A” V. allegato III Controllo di fabbricazione interno.


1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell’attrezzatura a pressione.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e deve contenere:
- la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione;
un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.
- i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essa si applicano.

 

PED - Schema di impianto di distribuzione aria compressa

 

Normalmente un impianto di distribuzione dell’aria compressa è composto da:
C – Compressore, soggetto alla Direttiva Macchine e marcato CE.
T – Serbatoio, soggetto a verifiche ISPESL, se supera un certo volume.
F – Filtri ed essiccatore, soggetti a PED, se superano un certo rapporto PS x V.
L – Linea completa di distribuzione ad anello chiuso o a linea aperta.
V – Valvola di sicurezza, soggetta a PED (art. 1, punto 2/b).
S – Scaricatori di condensa, non soggetti a PED.
R – Rubinetti a sfera, soggetti a PED (art. 1, punto 2/e).

Tutti questi componenti vengono integrati in un “Insieme” sotto pressione. Secondo la PED un impianto di distribuzione con pressioni superiori a 0,5 bar deve sottostare ad una procedura globale di valutazione di conformità in modo che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza (RES).
La valutazione dell’ integrazione dei diversi componenti dell’ insieme viene determinata in funzione della categoria più elevata delle altre attrezzature interessate (Articolo 10 punto 6/b).
Un impianto composto come minimo da C+L è considerato un “Insieme” sotto Pressione (Art. 3 punto 2) e quindi soggetto a PED.
Un serbatoio è un recipiente, (Art. 3 punto 1/c) quindi è soggetto a PED se supera 1 litro di capienza ed il prodotto PS x V è superiore a 50 bar.l (!).

 

 

PED – Scaricare dal web il documento:
“Decreto Legislativo del Governo n. 93 del 25/02/2000”
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Visitare il sito: www.sicurezzaonline.it

 

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